Chi è al di sotto di un reddito minimo, la cui soglia è fissata in 11.746,68 euro, può richiedere il patrocinio gratuito, in modo tale da essere difesi da un avvocato senza sostenere alcun costo, in quanto coperto dallo Stato. Si tratta quindi di un sostegno per tutti i cittadini meno abbienti. Se si vuole calcolare il reddito minimo si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente alla richiesta e si devono considerare e sommare tutti i redditi imponibili, anche quelli che sono esenti da IRPEF per legge e quelli assoggettati a imposta sostitutiva.
Cosa deve fare il cliente per presentare la richiesta di gratuito patrocinio
I cittadini che vogliono accedere al Gratuito Patrocinio devono presentare un’istanza alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine competente, ovvero quella del luogo in cui:
- ha sede l’autorità giudiziaria dove risulta pendente il processo;
- risiede l’autorità giudiziaria competente, nel caso in cui il processo non è ancora iniziato;
- quella del luogo in cui ha sede il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Tale domanda dovrà essere necessariamente presentata dall’interessato o dal suo difensore che dovrà comunque autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà essere inviata tramite raccomandata a.r. allegando la copia fronte retro di un documento d’identità del richiedente o, in alternativa, in via telematica. I documenti che devono essere presentati all’interno della domanda sono:
- la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
- le generalità del soggetto interessato e di tutti i componenti del nucleo familiare, con i relativi codici fiscali;
- l’autocertificazione sottoscritta dell’interessato che attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste;
- l’impegno a comunicare, fino a quando non verrà definito il processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Cosa deve fare l’Avvocato per iscriversi al gratuito patrocinio
Anche gli avvocati, per potersi iscrivere al gratuito patrocinio, devono avere determinati requisiti, che sono stati da poco modificati da parte dello Stato. Ad esempio, è stata ridotta da sei a due anni l’anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati (necessaria ai fini dell’inserimento negli elenchi dei difensori abilitati). Gli avvocati che vogliono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al gratuito patrocinio dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità:
- quale sarà l’albo dove dovrà essere inserito tra civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione;
- la data esatta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, in modo tale da confermare che ci sia l’anzianità minima di iscrizione (che non dovrà essere inferiore a due anni);
- di disporre di tutti i requisiti dell’attitudine e dell’esperienza professionale e specifica.