Con piacere, condividiamo l’approfondimento dell’Avvocato Davide Cornalba riguardante la cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana si trasmette dai genitori al figlio in base al principio della discendenza. A differenza del principio del luogo di nascita, che prevede l’acquisizione della cittadinanza per essere nati nel territorio nazionale, la legge italiana non adotta questo principio, ad eccezione di casi particolari, come per le persone non identificate, i figli di apolidi o situazioni in cui non sia possibile trasmettere la cittadinanza da parte dei genitori.
Sono considerati cittadini italiani, ad esempio, i figli di almeno un genitore italiano, i figli di persone non identificate o apolidi nati nel territorio della Repubblica, nonché i discendenti di italiani che possono dimostrare la parentela con cittadini italiani. La dimostrazione dell’ascendenza avviene attraverso la presentazione di documenti di cittadinanza, come certificati di nascita, matrimonio e morte.
La domanda di cittadinanza, insieme alla documentazione necessaria, può essere presentata presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o, se la persona è già in Italia, presso l’anagrafe del comune di residenza. Questo permette di avviare il processo per ottenere la cittadinanza italiana, rispettando le procedure e i requisiti previsti dalla legge.
Per l’iscrizione di cittadini stranieri discendenti da cittadini italiani per soggiorni di breve durata (es. turismo/affari) non è più necessario rilasciare il permesso di soggiorno, è sufficiente la dichiarazione di soggiorno, ricorda l’Avv. Davide Cornalba.
Pertanto, i cittadini stranieri nati in Italia seguiranno la nazionalità dei genitori a meno che non possano seguire la nazionalità dei genitori secondo le leggi del paese di origine. I figli di cittadini stranieri nati in Italia e vissuti ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età possono dichiarare loro stessi di volere la cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni. La domanda deve essere puntualmente presentata all’anagrafe del comune di residenza, con documenti comprovanti la residenza ininterrotta in Italia dalla nascita.
Se un figlio di un cittadino italiano viene riconosciuto per via giudiziale e ha meno di 18 anni, otterrà automaticamente la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il figlio ha più di 18 anni al momento del riconoscimento giudiziale, ha l’obbligo di presentare una dichiarazione entro un anno dalla sentenza, esprimendo la volontà di ottenere la cittadinanza italiana.
Queste istanze, che possono essere denominate come dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro. Tale contributo rappresenta un onere economico che deve essere soddisfatto al momento della presentazione della dichiarazione per l’ottenimento della cittadinanza italiana.