Davide Cornalba, quel pomeriggio di un giorno da Avvocato

Leggere il blog dell’Avvocato Davide Cornalba ci ha permesso di farci una cultura sul risarcimento del danno. Abbiamo contattato alcuni dei collaboratori del blog dell’Avv. Davide Cornalba, per chiedere se potessimo condividere alcuni contenuti da loro scritti sul nostro sito web e la risposta, come avrete capito, è stata positiva! Continuate a leggere…

Risarcimento per malasanità: cos’è, come funziona e come richiederlo

Il risarcimento per malasanità si ha diritto nel momento in cui avviene la “responsabilità medica o malasanità”, ovvero i processi che portano un individuo che aveva bisogno di cure alla morte o a lesioni permanenti. Uno dei casi più frequenti in cui si ricorre al risarcimento per malasanità è se durante un’operazione chirurgica il paziente riporta delle lesioni più o meno gravi o va incontro alla morte. I motivi sono strettamente connessi alle decisioni dei medici: imprudenza, imperizia o negligenza. 

Il paziente stesso (o i suoi eredi nel caso di morte) possono richiedere il risarcimento per malasanità. Ma come funziona? Si aprono due scenari: appellarsi al diritto civile o al diritto penale. Il giudizio penale è diverso dal giudizio civile: nel primo caso infatti si mira a punire il medico che ha sbagliato l’intervento e solo in seguito si parla di risarcimento per malasanità. L’azione civile invece è rivolta al risarcimento. Per intentare una causa penale, il medico deve aver compiuto dunque un reato. Le statistiche indicano che sono pochi i casi in cui si giunge alla causa penale. 

COLLEGAMENTI RAPIDI

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Come chiedere il risarcimento per malasanità 

È la legge stessa che spiega come chiedere il risarcimento per malasanità: la denuncia deve essere sporta in forma orale o scritta. L’atto scritto deve essere necessariamente firmato dal denunciante o dall’avvocato. La denuncia orale invece deve essere raccolta dall’Ufficiale di P.G. o P.M. A seguito della denuncia orale avverrà la denuncia scritta: tutto sarà riportato in un verbale. 

Calcolo del danno biologico 

Per la tabella che indica il calcolo del danno biologico, si rimanda all’articolo in merito dell’Avvocato Davide Cornalba. Sono necessarie alcune informazioni essenziali per calcolare il danno biologico: per esempio, in caso di invalidità permanente. Rispetto al passato, oggi si parla di “percentuale di personalizzazione”, che non è altro che il danno morale. Questa percentuale è strettamente connessa ai punti di invalidità: ad esempio, se il soggetto in questione non può più svolgere il proprio lavoro. 

I tempi per ottenere il risarcimento per malasanità sono piuttosto variabili, in quanto vanno calcolate e approfondite tutte le percentuali del caso. È necessaria inoltre la documentazione medico-legale per attestare la veridicità dei punti di invalidità. Dal momento in cui si ottiene la cartella clinica, infatti, si può valutare insieme all’avvocato e al medico legale come procedere per richiedere il risarcimento. Successivamente, ci si metterà in contatto con le assicurazioni della struttura ospedaliera: l’iter non è purtroppo breve. 

Tutto quello che volevi sapere sull’Avvocato Davide Cornalba lo trovi qui:

TI PRESENTIAMO LA NOSTRA NUOVA CATEGORIA PER “LE MIGLIORI AZIENDE ITALIANE” – Valori Scarl – CONSORZIO VALORI

Valori S.c.a r.l., azienda situata a Roma in Via degli Scipioni 153, rappresenta una delle prime realtà italiane, che vanta lo status di Consorzio. Inoltre, Valori S.c.a.r.l. include un importante numero di consorziate, 120 in tutto, situate nelle diverse porzioni del territorio nazionale. Pertanto, i risultati che Valori S.c.a.r.l. ha perseguito nel corso del tempo sono anche il frutto del notevole impegno che le imprese consorziate hanno profuso. Infatti, le imprese consorziate alla realtà di Valori S.c.a.r.l. vantano specializzazioni che, unite alle oggettive competenze tecniche e professionali, permettono loro di gestire, in modo efficace ed efficiente, tutti gli stadi del processo di produttivo. Il consorzio di imprese, infatti, è una realtà presente e consentita dall’ordinamento nazionale, al fine di rinvigorire e conferire una maggiore efficienza al processo produttivo delle aziende. 

Mediante il raggruppamento delle imprese in consorzi, le realtà produttive che vi afferiscono redigono un contratto, grazie al quale realizzare un’organizzazione condivisa. Esistono due forme di consorzio: quello interno e quello esterno. Nel caso del consorzio interno o di consorzio valori antimafia, l’organizzazione condivisa non produce effetti su clienti, fornitori e consumatori. Allo stesso tempo, ogni impresa conserva la propria autonomia ed agisce perseguendo i propri interessi, seppur esista comunque un organo centrale, incaricato di dirigere l’intera organizzazione. Il consorzio esterno, invece, prevede una diversa logica. In questo caso, infatti, l’organizzazione gode di un riconoscimento anche al di fuori di essa; è dotata di organi amministrativi e di una rappresentanza legale, che ha effetti su soggetti terzi, vanta di un’autonomia patrimoniale. Infatti, il patrimonio comune ha un impatto sugli obblighi assunti in virtù degli interessi perseguiti dal consorzio. L’atto costitutivo del consorzio esterno e tutti gli altri documenti che ne conseguono devono essere riportati nel Registro delle Imprese e sono pubblicamente messi a disposizione di tutti. 

Attraverso, poi, un atto di adesione che fa riferimento al contratto posto in origine, ogni impresa può aderire al consorzio dopo la costituzione del consorzio stesso. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Codice Civile e facendo eccezioni per altre indicazioni eventualmente presenti nell’atto costitutivo, il consorzio ha una durata di 10 anni. Ogni decisione assunta in seno al consorzio sulle relative attività richiede l’assenso della maggioranza dei consorziati; questi ultimi, poi, possono impugnare le decisioni assunte, adendo al tribunale entro i 30 giorni dalla data di emanazione della delibera, se i membri erano presenti all’assemblea; al contrario, gli assenti dovranno rispettare i 30 giorni dalla comunicazione della delibera o dall’iscrizione all’interno del Registro delle Imprese. 

Ultime interessanti sentenze della Corte di Cassazione

Inoltre, i soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dalla legge, possono rivendicare i loro diritti sul fondo a disposizione del consorzio, che  è patrimonio comune. I singoli consorziati godono, poi, di una forma di responsabilità “solidale”; infatti, le eventuale insolvenze verrebbero suddivise tra le singole realtà consorziate. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, i consorzi esterni, “contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi”. Derogando, però, al principio generale stabilito dall’articolo 1705 del Codice Civile, “la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest’ultimo”. Ancora, seguendo la pronuncia della Corte di Cassazione (3664/2006), all’interno di un rapporto tra consorzio e singole imprese consorziate, la responsabilità diventa “per debito altrui”. Pertanto, la relativa obbligazione pesa unicamente sul consorziato. Invece, qualora si tratti di un consorzio esterno, la Corte di Cassazione, con la pronuncia 18235/2008, afferma che esso “è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a questi ultimi causati dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio”. Infine, le società consortili, disciplinate dagli articoli 2615 ter e seguenti del Codice Civile, sono delle società, prevalentemente di capitali, nate con l’obiettivo di realizzare le “attività proprie del consorzio”. 

Esse, seppur abbiano lo status di “società a responsabilità limitata”, hanno la facoltà di “prevedere statutariamente l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro, ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi”, in virtù dei fini di mutuo soccorso per cui sono state costruite. Pertanto, “l’atto costitutivo può prevedere in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato, come può rimettere agli amministratori o all’assemblea la facoltà di porre a carico dei consorziati obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell’impresa consortile, purchè si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società ed a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo o nello statuto”.